Articolo 29: Requisiti relativi ai dispositivi per la creazione di una firma elettronica qualificata – Regolamento (UE) n. 910/2014
1. I dispositivi per la creazione di una firma elettronica qualificata soddisfano i requisiti di cui all’allegato II.
2. La Commissione può, mediante atti di esecuzione, stabilire i numeri di riferimento delle norme applicabili ai dispositivi per la creazione di una firma elettronica qualificata. Si presume che i requisiti di cui all’allegato II siano stati rispettati ove un dispositivo per la creazione di una firma elettronica qualificata risponda a dette norme. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 48, paragrafo 2.