Articolo 26: Requisiti di una firma elettronica avanzata – Regolamento (UE) n. 910/2014
Una firma elettronica avanzata soddisfa i seguenti requisiti:
a) |
è connessa unicamente al firmatario; |
b) |
è idonea a identificare il firmatario; |
c) |
è creata mediante dati per la creazione di una firma elettronica che il firmatario può, con un elevato livello di sicurezza, utilizzare sotto il proprio esclusivo controllo; e |
d) |
è collegata ai dati sottoscritti in modo da consentire l’identificazione di ogni successiva modifica di tali dati. |