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Normativa

Articolo 24 – Regolamento eIDAS

By April 6, 2019No Comments

Articolo 24 – Regolamento eIDAS

Articolo 24: Requisiti per i prestatori di servizi fiduciari qualificati – Regolamento (UE) n. 910/2014

 

1.   Allorché rilascia un certificato qualificato per un servizio fiduciario, un prestatore di servizi fiduciari qualificato verifica, mediante mezzi appropriati e conformemente al diritto nazionale, l’identità e, se del caso, eventuali attributi specifici della persona fisica o giuridica a cui il certificato qualificato è rilasciato.

Le informazioni di cui al primo comma sono verificate dal prestatore di servizi fiduciari qualificato direttamente o ricorrendo a un terzo conformemente al diritto nazionale:

a)

mediante la presenza concreta della persona fisica o di un rappresentante autorizzato della persona giuridica; o

b)

a distanza, mediante mezzi di identificazione elettronica, con cui prima del rilascio del certificato qualificato è stata garantita una presenza concreta della persona fisica o di un rappresentante autorizzato della persona giuridica e che soddisfano i requisiti fissati all’articolo 8 riguardo ai livelli di garanzia «significativo» o «elevato»; o

c)

mediante un certificato di una firma elettronica qualificata o di un sigillo elettronico qualificato rilasciato a norma della lettera a) o b); o

d)

mediante altri metodi di identificazione riconosciuti a livello nazionale che forniscono una garanzia equivalente sotto il profilo dell’afffidabilità alla presenza fisica. La garanzia equivalente è confermata da un organismo di valutazione della conformità.

2.   Un prestatore di servizi fiduciari qualificato che presta servizi fiduciari qualificati:

a)

informa l’organismo di vigilanza di eventuali cambiamenti nella prestazione dei propri servizi fiduciari qualificati e dell’intenzione di cessare tali attività;

b)

impiega personale e, ove applicabile, subcontraenti dotati delle competenze, dell’affidabilità, dell’esperienza e delle qualifiche necessarie e che hanno ricevuto una formazione adeguata in materia di norme di sicurezza e di protezione dei dati personali e applica procedure amministrative e gestionali, che corrispondono a norme europee o internazionali;

c)

riguardo alla responsabilità civile per danni a norma dell’articolo 13, mantiene risorse finanziarie adeguate e/o si procura un’assicurazione di responsabilità civile appropriata, conformemente al diritto nazionale;

d)

prima di avviare una relazione contrattuale informa, in modo chiaro e completo, chiunque intenda utilizzare un servizio fiduciario qualificato dei termini e delle condizioni esatte per l’utilizzo di tale servizio, comprese eventuali limitazioni del suo utilizzo;

e)

utilizza sistemi affidabili e prodotti protetti da alterazioni e che garantiscono la sicurezza tecnica e l’affidabilità dei processi che assicurano;

f)

utilizza sistemi affidabili per memorizzare i dati a esso forniti, in modo verificabile, affinché:

i)

siano accessibili alla consultazione del pubblico soltanto con il consenso della persona a cui i dati fanno riferimento;

ii)

soltanto le persone autorizzate possano effettuare inserimenti e modifiche ai dati memorizzati;

iii)

l’autenticità dei dati sia verificabile;

g)

adotta misure adeguate contro le falsificazioni e i furti di dati;

h)

registra e mantiene accessibili per un congruo periodo di tempo, anche dopo la cessazione delle attività del prestatore di servizi fiduciari qualificato, tutte le informazioni pertinenti relative a dati rilasciati e ricevuti dal prestatore di servizi fiduciari qualificato, in particolare a fini di produzione di prove nell’ambito di procedimenti giudiziali e per assicurare la continuità del servizio. Tali registrazioni possono essere elettroniche;

i)

dispone di un piano di cessazione delle attività aggiornato per garantire la continuità del servizio conformemente alle disposizioni verificate dall’organismo di vigilanza a norma dell’articolo 17, paragrafo 4, lettera i);

j)

garantisce il trattamento lecito dei dati personali a norma della direttiva 95/46/CE;

k)

se i prestatori di servizi fiduciari qualificati che rilasciano certificati qualificati, istituiscono una banca dati dei certificati aggiornata.

3.   Se un prestatore di servizi fiduciari qualificato che rilascia certificati qualificati decide di revocare un certificato, registra tale revoca nella propria banca dati dei certificati e pubblica la situazione di revoca del certificato tempestivamente e, in ogni caso, entro 24 ore dal ricevimento della richiesta. La revoca diventa immediatamente effettiva all’atto della pubblicazione.

4.   In considerazione del paragrafo 3, i prestatori di servizi fiduciari qualificati che rilasciano certificati qualificati trasmettono alle parti facenti affidamento sulla certificazione informazioni sulla situazione di validità o revoca dei certificati qualificati da essi rilasciati. Queste informazioni sono rese disponibili almeno per ogni certificato rilasciato in qualsiasi momento e oltre il periodo di validità del certificato, in modo automatizzato, affidabile, gratuito ed efficiente.

5.   La Commissione può, mediante atti di esecuzione, stabilire i numeri di riferimento delle norme applicabili ai sistemi e prodotti affidabili, che soddisfano i requisiti di cui al paragrafo 2, lettere e) ed f), del presente articolo. Si presume che i requisiti di cui al presente articolo siano stati rispettati ove i sistemi e i prodotti affidabili adempiano a tali norme. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 48, paragrafo 2.

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