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Normativa

Articolo 24 – Codice delle comunicazioni elettroniche

By May 18, 2019No Comments

Articolo 24 – Codice delle comunicazioni elettroniche

Articolo 24: Risoluzione delle controversie transnazionali – Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. n. 259/2003)

1. Qualora sorga una controversia transnazionale tra parti, di cui almeno una stabilita in un altro Stato membro, relativamente all’applicazione del Codice, per la quale risulti competente anche una Autorità di regolamentazione di un altro Stato membro, si applica la procedura di cui ai commi 2, 3 e 4.

2. Le parti possono investire della controversia le competenti Autorità nazionali di regolamentazione. Queste ultime coordinano i loro sforzi in modo da pervenire alla risoluzione della controversia secondo gli obiettivi indicati dall’articolo 13. Qualsiasi obbligo imposto ad un’impresa da parte dell’Autorità al fine di risolvere una controversia e’ conforme alle disposizioni del Codice.

3. L’Autorità, congiuntamente all’Autorità di regolamentazione dell’altro Stato membro, dichiara la propria incompetenza a risolvere una controversia con decisione vincolante, qualora entrambe le parti vi abbiano espressamente derogato prevedendo altri mezzi per la soluzione della controversia, conformemente a quanto disposto dall’articolo 13. L’Autorità e l’Autorità di regolamentazione dell’altro Stato membro, comunicano tempestivamente alle parti la decisione. Se la controversia non e’ risolta dalle parti entro quattro mesi da tale comunicazione, e se non e’ stato adito un organo giurisdizionale, l’Autorità coordina i propri sforzi con l’Autorità di regolamentazione dell’altro Stato membro per giungere ad una soluzione della controversia, in conformità delle disposizioni di cui all’articolo 13.

4. La procedura di cui al comma 2 non preclude alle parti la possibilità di adire un organo giurisdizionale.

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