Articolo 23-quater – D.Lgs. 82/2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale)
1. All’articolo 2712 del codice civile dopo le parole: «riproduzioni fotografiche» è inserita la seguente: «, informatiche».
1. All’articolo 2712 del codice civile dopo le parole: «riproduzioni fotografiche» è inserita la seguente: «, informatiche».
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