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Normativa

Articolo 22 – Direttiva sul commercio elettronico

By March 15, 2019No Comments

Articolo 22 – Direttiva sul commercio elettronico

Articolo 22: Attuazione – Direttiva sul commercio elettronico

 

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 17 gennaio 2000. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

2. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

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