Articolo 21: Autorizzazioni alla diffusione di contenuti radiotelevisivi via cavo – Testo unico della radiotelevisione (D.Lgs. 177/2005)
1. L’autorizzazione alla diffusione di contenuti radiotelevisivi via cavo e’ rilasciata dal Ministero sulla base della disciplina stabilita con regolamento dell’Autorità.