Articolo 21: Avviamento di un servizio fiduciario qualificato – Regolamento (UE) n. 910/2014
1. Qualora i prestatori di servizi fiduciari, privi di qualifica, intendano avviare la prestazione di servizi fiduciari qualificati, trasmettono all’organismo di vigilanza una notifica della loro intenzione insieme a una relazione di valutazione della conformità rilasciata da un organismo di valutazione della conformità.
2. L’organismo di vigilanza verifica se il prestatore di servizi fiduciari e i servizi fiduciari da esso prestati rispettano i requisiti di cui al presente regolamento e, in particolare, i requisiti per i prestatori di servizi fiduciari qualificati e per i servizi fiduciari qualificati da essi prestati.
Se conclude che il prestatore di servizi fiduciari e i servizi fiduciari da esso prestati rispettano i requisiti di cui al primo comma, l’organismo di vigilanza concede la qualifica al prestatore di servizi fiduciari e ai servizi fiduciari da esso prestati e informa l’organismo di cui all’articolo 22, paragrafo 3, affinché aggiorni gli elenchi di fiducia di cui all’articolo 22, paragrafo 1, non oltre tre mesi dopo la notifica a norma del paragrafo 1 del presente articolo.
Se la verifica non si è conclusa entro tre mesi dalla notifica, l’organismo di vigilanza ne informa il prestatore di servizi fiduciari specificando i motivi del ritardo e il periodo necessario per concludere la verifica.
3. I prestatori di servizi fiduciari qualificati possono iniziare a prestare il servizio fiduciario qualificato dopo che la qualifica è stata registrata negli elenchi di fiducia di cui all’articolo 22, paragrafo 1.
4. La Commissione può, mediante atti di esecuzione, definire i formati e le procedure della relazione di cui ai paragrafi 1 e 2. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 48, paragrafo 2.