Articolo 20: Cooperazione – Decreto Legislativo n. 70/2003 sul commercio elettronico
1. Presso il Ministero delle attività produttive è istituito, senza maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, il punto di contatto nazionale che fornisce assistenza e collaborazione agli Stati membri e alla Commissione. Il punto di contatto è accessibile anche per via telematica.
2. Il Ministero delle attività produttive, provvede affinché sul proprio sito siano rese tempestivamente disponibili, per le Amministrazioni pubbliche, per i destinatari e per i fornitori di servizi:
a) le informazioni generali sui diritti ed obblighi contrattuali e sui meccanismi di reclamo e ricorso disponibili in caso di controversie, nonché sui codici di condotta elaborati con le associazioni di consumatori iscritte nell’elenco di cui all’articolo 5 della legge 30 luglio 1998, n. 281;
b) gli estremi delle autorità, organizzazioni o associazioni presso le quali possono ottenere ulteriori informazioni o assistenza;
c) gli estremi e la sintesi delle decisioni significative riguardo a controversie sui servizi della societa’ dell’informazione, comprese quelle adottate dagli organi di composizione extragiudiziale, nonche’ informazioni su pratiche, consuetudini od usi relativi al commercio elettronico.