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Normativa

Articolo 20 – Codice delle comunicazioni elettroniche

By May 18, 2019No Comments

Articolo 20 – Codice delle comunicazioni elettroniche

Articolo 20: Normalizzazione – Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. n. 259/2003)

 

1. Il Ministero vigila sull’uso delle norme e specifiche tecniche pubblicate nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee per la fornitura armonizzata di servizi, di interfacce tecniche e di funzioni di rete, nella misura strettamente necessaria per garantire l’interoperabilità dei servizi e migliorare la libertà di scelta degli utenti.

2. Fintantoche’ le norme o specifiche di cui al comma 1 non siano adottate dalla Commissione europea, il Ministero promuove l’applicazione delle norme e specifiche adottate dalle organizzazioni europee di normalizzazione. In mancanza di tali norme o specifiche, il Ministero promuove l’applicazione delle norme o raccomandazioni internazionali adottate dall’Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT), dall’Organizzazione internazionale per la standardizzazione (ISO) o dalla Commissione elettrotecnica internazionale (IEC).

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