Skip to main content
Normativa

Articolo 2 – D.Lgs. 82/2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale)

By January 30, 2019#!28Fri, 01 Feb 2019 14:58:46 +0100+01:004628#28Fri, 01 Feb 2019 14:58:46 +0100+01:00-2Europe/Rome2828Europe/Rome201928 01pm28pm-28Fri, 01 Feb 2019 14:58:46 +0100+01:002Europe/Rome2828Europe/Rome2019282019Fri, 01 Feb 2019 14:58:46 +0100582582pmFriday=2107#!28Fri, 01 Feb 2019 14:58:46 +0100+01:00Europe/Rome2#February 1st, 2019#!28Fri, 01 Feb 2019 14:58:46 +0100+01:004628#/28Fri, 01 Feb 2019 14:58:46 +0100+01:00-2Europe/Rome2828Europe/Rome201928#!28Fri, 01 Feb 2019 14:58:46 +0100+01:00Europe/Rome2#No Comments

Articolo 2 – D.Lgs. 82/2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale)

Articolo 2 – D.Lgs. 82/2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale)

 

1. Lo Stato, le Regioni e le autonomie locali assicurano la disponibilità, la gestione, l’accesso, la trasmissione, la conservazione e la fruibilità dell’informazione in modalità digitale e si organizzano ed agiscono a tale fine utilizzando con le modalità più appropriate e nel modo più adeguato al soddisfacimento degli interessi degli utenti le tecnologie dell’informazione e della comunicazione.

2. Le disposizioni del presente Codice si applicano:

a) alle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto del riparto di competenza di cui all’articolo 117 della Costituzione, ivi comprese le autorità di sistema portuale, nonché alle autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione;

b) ai gestori di servizi pubblici, ivi comprese le società quotate, in relazione ai servizi di pubblico interesse;

c) alle società a controllo pubblico, come definite nel decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, escluse le società quotate di cui all’articolo 2, comma 1, lettera p), del medesimo decreto che non rientrino nella categoria di cui alla lettera b).

 

2-bis. Comma abrogato.

3. Le disposizioni del presente Codice e le relative Linee guida concernenti il documento informatico, le firme elettroniche e i servizi fiduciari di cui al Capo II, la riproduzione e conservazione dei documenti di cui agli articoli 43 e 44, il domicilio digitale e le comunicazioni elettroniche di cui all’articolo 3-bis e al Capo IV, l’identità digitale di cui agli articoli 3-bis e 64 si applicano anche ai privati, ove non diversamente previsto.

4. Le disposizioni di cui al capo V, concernenti l’accesso ai documenti informatici e la fruibilità delle informazioni digitali, si applicano anche agli organismi di diritto pubblico.

5. Le disposizioni del presente Codice si applicano nel rispetto della disciplina in materia di trattamento dei dati personali e, in particolare, delle disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

6. Le disposizioni del presente Codice non si applicano limitatamente all’esercizio delle attività e funzioni di ordine e sicurezza pubblica, difesa e sicurezza nazionale, polizia giudiziaria e polizia economico-finanziaria e consultazioni elettorali , nonché alle comunicazioni di emergenza e di allerta in ambito di protezione civile. Le disposizioni del presente Codice si applicano al processo civile, penale, amministrativo, contabile e tributario, in quanto compatibili e salvo che non sia diversamente disposto dalle disposizioni in materia di processo telematico.

6-bis. Ferma restando l’applicabilità delle disposizioni del presente decreto agli atti di liquidazione, rettifica, accertamento e di irrogazione delle sanzioni di natura tributaria, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato, adottato su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, sono stabiliti le modalità e i termini di applicazione delle disposizioni del presente Codice alle attività e funzioni ispettive e di controllo fiscale.

Torna all’indice

en_US