Articolo 191 – Legge 633/1941 sul diritto d’autore (copyright)
Il comitato è composto:
a) di un presidente designato dal Ministro per la cultura popolare;
b) dei vice presidenti delle corporazioni delle professioni e delle arti, dello spettacolo e della carta e stampa;
c) di un rappresentante del p.n.f.;
d) di un rappresentante dei Ministeri degli affari esteri, di grazia e giustizia, delle finanze, dell’industria e commercio e di due rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione;
e) dei direttori generali per il teatro, per la cinematografia, per la stampa italiana, dell’ispettore per la radiodiffusione e la televisione del Ministero della cultura popolare, e del capo dell’ufficio della proprietà letteraria, scientifica ed artistica;
f) dei presidenti delle confederazioni dei professionisti ed artisti e degli industriali, e di tre rappresentanti per ciascuna delle confederazioni suddette particolarmente competenti in materia di diritto di autore, nonché di un rappresentante della confederazione dei lavoratori dell’industria, designato dalla federazione nazionale dei lavoratori dello spettacolo;
g) del presidente della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.);
h) di tre esperti in materia di diritto di autore designati dal Ministro per la cultura popolare.
I membri del comitato sono nominati con decreto del Ministro per la cultura popolare e durano in carica un quadriennio.