Articolo 19: Cooperazione – Direttiva sul commercio elettronico
1. Gli Stati membri dispongono di adeguati poteri di controllo e di indagine per applicare efficacemente la presente direttiva e provvedono affinché i prestatori comunichino loro le informazioni prescritte.
2. Gli Stati membri collaborano con gli altri Stati membri. A tal fine essi designano uno o più punti di contatto, di cui comunicheranno gli estremi agli altri Stati membri e alla Commissione.
3. Gli Stati membri forniscono quanto prima, a norma del diritto nazionale, anche per via elettronica, l’assistenza e le informazioni richieste dagli altri Stati membri o dalla Commissione.
4. Gli Stati membri istituiscono dei punti di contatto accessibili almeno per via elettronica ai quali possano rivolgersi destinatari e fornitori di servizi per:
a) ottenere informazioni generali sui diritti ed obblighi contrattuali e sui meccanismi di reclamo e ricorso disponibili in caso di controversie, compresi gli aspetti pratici dell’uso di siffatti meccanismi;
b) ottenere gli estremi delle autorità, organizzazioni o associazioni presso le quali possono ottenere ulteriori informazioni o assistenza pratica.
5. Gli Stati membri incoraggiano la comunicazione alla Commissione delle decisioni amministrative e giudiziarie significative prese nel loro territorio riguardo a controversie sui servizi della società dell’informazione nonché su pratiche, consuetudini od usi relativi al commercio elettronico. La Commissione comunica tali decisioni agli altri Stati membri.