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Normativa

Articolo 19 – Direttiva Europea sul diritto d’autore – 2019

By March 26, 2019No Comments

Articolo 19 – Direttiva Europea sul diritto d’autore – 2019

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Articolo 19 – Direttiva Europea sul diritto d’autore nel mercato unico digitale

Testo approvato il 26 marzo 2019


Obbligo di trasparenza

1. Gli Stati membri provvedono a che gli autori e gli artisti (interpreti o esecutori) ricevano, almeno una volta all’anno e tenendo conto delle specificità di ciascun settore, informazioni aggiornate, pertinenti e complete sullo sfruttamento delle loro opere ed esecuzioni da parte di coloro ai quali hanno concesso in licenza o trasferito i diritti oppure da parte degli aventi causa, in particolare per quanto riguarda le modalità di sfruttamento, tutti i proventi generati e la remunerazione dovuta.

2. Gli Stati membri provvedono affinché, qualora i diritti di cui al paragrafo 1 siano stati successivamente concessi in licenza, gli autori e gli artisti (interpreti o esecutori) o i loro rappresentanti ricevano, su loro richiesta, informazioni supplementari da parte dei sublicenziatari qualora la loro prima controparte contrattuale non detenga tutte le informazioni necessarie ai fini del paragrafo 1. Qualora tali informazioni supplementari siano richieste, la prima parte contrattuale degli autori e degli artisti (interpreti o esecutori) fornisce informazioni sull’identità di tali sublicenziatari. Gli Stati membri possono disporre che una richiesta di sublicenza a norma del primo comma sia effettuata direttamente o indirettamente tramite la controparte contrattuale dell’autore o artista (interprete o esecutore).

3. L’obbligo stabilito al paragrafo 1 è proporzionato ed effettivo per garantire un livelloelevato di trasparenza in ogni settore. Gli Stati membri possono prevedere che nei casi debitamente giustificati in cui l’onere amministrativo di cui al paragrafo 1 diventasse sproporzionato rispetto ai proventi generati dallo sfruttamento dell’opera o esecuzione, l’obbligo è limitato alle tipologie e al livello di informazioni ragionevolmente prevedibili in tali casi.

4. Gli Stati membri possono decidere che l’obbligo di cui al paragrafo 1 del presentearticolo non sussiste quando il contributo dell’autore o dell’artista (interprete oesecutore) non è significativo rispetto al complesso dell’opera o esecuzione, fatto salvo il caso in cui l’autore o artista (interprete o esecutore) dimostri di necessitare delle informazioni per l’esercizio dei suoi diritti ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 1, e chieda le informazioni a tal fine.

5. Gli Stati membri possono disporre che, per gli accordi soggetti ad accordi di contrattazione collettiva o basati su questi ultimi, siano applicabili le regole di trasparenza del relativo contratto collettivo, a condizione che tali regole soddisfino i criteri di cui ai paragrafi da 1 a 4.

6. Qualora sia applicabile l’articolo 18 della direttiva 2014/26/UE, l’obbligo di cui alparagrafo 1 del presente articolo non si applica ai contratti conclusi dalle entità di cui all’articolo 3, lettere a) e b), di tale direttiva 2014/26/UE o da altre entità soggette alle norme nazionali recanti attuazione di detta direttiva.

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