Articolo 18: Notifica volontaria – D.Lgs. 65/2018 – Attuazione Direttiva NIS
1. I soggetti che non sono stati identificati come operatori di servizi essenziali e non sono fornitori di servizi digitali possono notificare, su base volontaria, gli incidenti aventi un impatto rilevante sulla continuita’ dei servizi da loro prestati.
2. Nel trattamento delle notifiche, il CSIRT italiano applica la procedura di cui all’articolo 12.
3. Le notifiche obbligatorie sono trattate prioritariamente rispetto alle notifiche volontarie.
4. Le notifiche volontarie sono trattate soltanto qualora tale trattamento non costituisca un onere sproporzionato o eccessivo.
5. La notifica volontaria non puo’ avere l’effetto di imporre al soggetto notificante alcun obbligo a cui non sarebbe stato sottoposto se non avesse effettuato tale notifica.