Articolo 153: Competenza territoriale – Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. n. 259/2003)
1. Se i reati di cui al presente Titolo sono commessi in alto mare o all’estero, la competenza e’ determinata secondo le disposizioni dell’articolo 1240 del codice della navigazione.
2. Se il cittadino ha commesso alcuno dei reati stessi a bordo di una nave straniera in alto mare, e deve essere giudicato nello Stato, la competenza territoriale e’ determinata secondo le norme del Codice di procedura penale.