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Normativa

Articolo 148 – Codice delle comunicazioni elettroniche

By May 27, 2019No Comments

Articolo 148 – Codice delle comunicazioni elettroniche

Articolo 148: Strumenti atti a danneggiare impianti sottomarini di comunicazione elettronica – Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. n. 259/2003)

 

1. Chiunque imbarca strumenti atti a spezzare o distruggere impianti sottomarini di comunicazione elettronica e’ punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150,00 a euro 1.500,00, salvo che non sia autorizzato a svolgere attività che richiedano l’impiego di tali strumenti.

2. Colui che, svolgendo le attività indicate nel comma 1, rompe o guasta volontariamente un cavo sottomarino od altro apparato di un impianto sottomarino di comunicazione elettronica e’ punito ai sensi dell’articolo 147, ma le pene sono aumentate.

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