Articolo 147: Omessa denuncia di ritrovamento di spezzoni di cavo sottomarino – Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. n. 259/2003)
1. Chiunque trova in mare, o dal mare rigettati in località del demanio marittimo, spezzoni di cavi sottomarini od altri ordigni appartenenti a impianti sottomarini di comunicazione elettronica e’ tenuto, entro ventiquattro ore dall’arrivo della nave in porto o dal ritrovamento, a farne denuncia alla autorità marittima più vicina.
2. Chi non osserva l’obbligo di cui al comma 1 e’ punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 35,00 a euro 350,00.