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Normativa

Articolo 145 – Legge 633/1941 sul diritto d’autore (copyright)

By January 27, 2019No Comments

Articolo 145 – Legge 633/1941 sul diritto d’autore (copyright)

Articolo 145 – Legge 633/1941 sul diritto d’autore (copyright)

 

1. Ai fini dell’articolo 144, per opere si intendono gli originali delle opere delle arti figurative, comprese nell’articolo 2, come i quadri, i “collages”, i dipinti, i disegni, le incisioni, le stampe, le litografie, le sculture, gli arazzi, le ceramiche, le opere in vetro e le fotografie, nonché gli originali dei manoscritti, purché si tratti di creazioni eseguite dall’autore stesso o di esemplari considerati come opere d’arte e originali.
2. Le copie delle opere delle arti figurative prodotte in numero limitato dall’autore stesso o sotto la sua autorità, sono considerate come originali purché siano numerate, firmate o altrimenti debitamente autorizzate dall’autore.

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