Articolo 143 – Legge 633/1941 sul diritto d’autore (copyright)
1. L’Autorità giudiziaria, se riconosce che sussistono gravi ragioni morali invocate dall’autore, ordina il divieto della riproduzione, diffusione, esecuzione, rappresentazione o spaccio dell’opera, a condizione del pagamento di una indennità a favore degli interessati, fissando la somma dell’indennizzo e il termine per il pagamento.
L’Autorità giudiziaria può anche pronunciare provvisoriamente il divieto con decreto su ricorso, se sussistono ragioni di urgenza, prima della decadenza del termine indicato nell’ultimo comma dell’articolo precedente, previo, occorrendo, il pagamento di una idonea cauzione.
Se l’indennità non è pagata nel termine fissato dall’Autorità giudiziaria cessa di pieno diritto la efficacia della sentenza.
La continuazione della riproduzione, diffusione, esecuzione, rappresentazione o spaccio dell’opera, dopo trascorso il termine per ricorrere all’Autorità giudiziaria, previsto nell’ultimo comma dell’articolo precedente, dopo dichiarato sospeso il commercio dell’opera, è soggetta alle sanzioni civili e penali comminate da questa legge per le violazioni del diritto di autore.