Articolo 142: Assistenza – Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. n. 259/2003)
1. Può essere consentita ai radioamatori di svolgere attività di radioassistenza in occasione di manifestazioni sportive, previa tempestiva comunicazione agli organi periferici del Ministero del nominativo dei radioamatori partecipanti, della località, della durata e dell’orario dell’avvenimento.