Articolo 14: Disposizioni particolari per la regione autonoma Valle d’Aosta e per le province autonome di Trento e di Bolzano – Testo unico della radiotelevisione (D.Lgs. 177/2005)
1. Fermo restando il rispetto dei principi fondamentali previsti dal presente testo unico, la regione autonoma Valle d’Aosta e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità di cui al medesimo testo unico nell’ambito delle specifiche competenze ad esse spettanti ai sensi dello Statuto speciale e delle relative norme di attuazione, anche con riferimento alle disposizioni del titolo V della parte seconda della Costituzione, per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite.