Articolo 14 – Direttiva Europea sul diritto d’autore nel mercato unico digitale
Testo approvato il 26 marzo 2019
Opere delle arti visive di dominio pubblico
Gli Stati membri provvedono a che, alla scadenza della durata di protezione di un’opera delle arte visive, il materiale derivante da un atto di riproduzione di tale opera non sia soggetto al diritto d’autore o a diritti connessi, a meno che il materiale risultante da tale atto di riproduzione sia originale nel senso che costituisce una creazione intellettuale propria dell’autore.