Skip to main content
Normativa

Articolo 13 – Testo unico della radiotelevisione

By May 1, 2019No Comments

Articolo 13 – Testo unico della radiotelevisione

Articolo 13: Funzionamento dei Comitati regionali per le comunicazioni (Corecom) – Testo unico della radiotelevisione (D.Lgs. 177/2005)

 

1. Le funzioni di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 10 sono svolte anche attraverso i Comitati regionali per le comunicazioni (Corecom), organi funzionali dell’Autorità, ai sensi dell’articolo 1, comma 13, della legge 31 luglio 1997, n. 249. Nello svolgimento di tali funzioni i Comitati regionali per le comunicazioni si avvalgono degli ispettorati territoriali del Ministero.

Torna all’indice

en_US