Articolo 125: Licenze ed autorizzazioni preesistenti – Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. n. 259/2003)
1. Le licenze individuali e le autorizzazioni generali preesistenti in materia di reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso privato continuano ad essere valide fino alla loro naturale scadenza e ad esse si applicano le disposizioni del presente Titolo.