Articolo 110: Domanda per il rilascio dell’autorizzazione – Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. n. 259/2003)
1. Per il rilascio della autorizzazione di cui all’articolo 108, le rappresentanze interessate debbono avanzare domanda al Ministero degli affari esteri, specificando le località di impianto, le caratteristiche tecniche e l’impiego delle apparecchiature.
2. L’autorizzazione e’ rilasciata dal Ministero, previo parere favorevole del Ministero degli affari esteri.
3. Le autorizzazioni devono specificare le condizioni alle quali e’ subordinato l’impianto e l’esercizio degli apparati, il termine di scadenza e le modalità per l’eventuale rinnovo.