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Normativa

Articolo 110 – Codice delle comunicazioni elettroniche

By May 19, 2019No Comments

Articolo 110 – Codice delle comunicazioni elettroniche

Articolo 110: Domanda per il rilascio dell’autorizzazione – Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. n. 259/2003)

 

1. Per il rilascio della autorizzazione di cui all’articolo 108, le rappresentanze interessate debbono avanzare domanda al Ministero degli affari esteri, specificando le località di impianto, le caratteristiche tecniche e l’impiego delle apparecchiature.

2. L’autorizzazione e’ rilasciata dal Ministero, previo parere favorevole del Ministero degli affari esteri.

3. Le autorizzazioni devono specificare le condizioni alle quali e’ subordinato l’impianto e l’esercizio degli apparati, il termine di scadenza e le modalità per l’eventuale rinnovo.

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