Articolo 10 – Direttiva Europea sul diritto d’autore nel mercato unico digitale
Testo approvato il 26 marzo 2019
Misure di pubblicità
1. Gli Stati membri provvedono a che le informazioni degli istituti di tutela del patrimonio culturale, degli organismi di gestione collettiva o delle autorità pubbliche pertinenti ai fini dell’identificazione delle opere o altri materiali fuori commercio oggetto di una licenza concessa a norma dell’articolo 8, paragrafo 1, o utilizzati in virtù dell’eccezione o della limitazione di cui all’articolo 8, paragrafo 2, come pure le informazioni circa le possibilità a disposizione dei titolari dei diritti a norma dell’articolo 8, paragrafo 4, e, non appena sono disponibili e ove opportuno, le informazioni sulle parti della licenza, i territori interessati e gli utilizzi siano rese accessibili in modo permanente, semplice ed efficace in un portale unico online pubblico almeno sei mesi prima che le opere o altri materiali siano distribuiti, comunicati al pubblico o messi a disposizione del pubblico in conformità della licenza o in virtù dell’eccezione o della limitazione.
Il portale è allestito e gestito dall’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale conformemente al regolamento (UE) n. 386/2012.
2. Gli Stati membri provvedono a che, se necessario per accrescere la consapevolezza generale dei titolari dei diritti, siano adottate ulteriori misure di pubblicità adeguate per quanto concerne la possibilità degli organismi di gestione collettiva di concedere in licenza opere o altri materiali in conformità dell’articolo 8, le licenze concesse, gli utilizzi in virtù dell’eccezione o della limitazione di cui all’articolo 8, paragrafo 2, e le possibilità a disposizione dei titolari dei diritti a norma dell’articolo 8, paragrafo 4.
Le misure di pubblicità adeguate di cui al primo comma del presente paragrafo sono adottate nello Stato membro in cui viene richiesta la licenza in conformità dell’articolo 8, paragrafo 1, o, per gli utilizzi in virtù dell’eccezione o della limitazione di cui all’articolo 8, paragrafo 2, nello Stato membro in cui ha sede l’istituto di tutela del patrimonio culturale. Se vi sono elementi, quali l’origine delle opere o altri materiali, che suggeriscano che la consapevolezza dei titolari dei diritti potrebbe essere accresciuta più efficacemente in altri Stati membri o paesi terzi, tali misure di pubblicità riguardano anche gli Stati membri e i paesi terzi in questione.