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Normativa

Articolo 1 – Testo unico della radiotelevisione

By May 1, 2019No Comments

Articolo 1 – Testo unico della radiotelevisione

Articolo 1: Oggetto – Testo unico della radiotelevisione (D.Lgs. 177/2005)

 

1. Il testo unico della radiotelevisione, di seguito denominato: «testo unico», contiene:

a) i principi generali che informano l’assetto del sistema radiotelevisivo nazionale, regionale e locale, e lo adeguano all’introduzione della tecnologia digitale ed al processo di convergenza tra la radiotelevisione ed altri settori delle comunicazioni interpersonali e di massa, quali le comunicazioni elettroniche, l’editoria, anche elettronica ed Internet in tutte le sue applicazioni;

b) le disposizioni legislative vigenti in materia radiotelevisiva, con le integrazioni, modificazioni e abrogazioni necessarie al loro coordinamento o per assicurarne la migliore attuazione, nel rispetto della Costituzione, delle norme di diritto internazionale vigenti nell’ordinamento interno e degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea ed alle Comunità europee.

2. Formano oggetto del testo unico le disposizioni in materia di trasmissione di programmi televisivi, di programmi radiofonici e di programmi-dati, anche ad accesso condizionato, nonche’ la fornitura di servizi interattivi associati e di servizi di accesso condizionato su frequenze terrestri, via cavo e via satellite.

 

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