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Normativa

Articolo 1 – Legge n. 71/2017 sul cyberbullismo

By April 5, 2019#!30Sun, 21 Apr 2019 18:51:55 +0200+02:005530#30Sun, 21 Apr 2019 18:51:55 +0200+02:00-6Europe/Rome3030Europe/Rome201930 21pm30pm-30Sun, 21 Apr 2019 18:51:55 +0200+02:006Europe/Rome3030Europe/Rome2019302019Sun, 21 Apr 2019 18:51:55 +0200516514pmSunday=2107#!30Sun, 21 Apr 2019 18:51:55 +0200+02:00Europe/Rome4#April 21st, 2019#!30Sun, 21 Apr 2019 18:51:55 +0200+02:005530#/30Sun, 21 Apr 2019 18:51:55 +0200+02:00-6Europe/Rome3030Europe/Rome201930#!30Sun, 21 Apr 2019 18:51:55 +0200+02:00Europe/Rome4#No Comments

Articolo 1 – Legge n. 71/2017 sul cyberbullismo

Articolo 1: Finalità e definizioni – Legge n. 71/2017 sul cyberbullismo

 

1. La presente legge si pone l’obiettivo di contrastare il fenomeno del cyberbullismo in tutte le sue manifestazioni, con azioni a carattere preventivo e con una strategia di attenzione, tutela ed educazione nei confronti dei minori coinvolti, sia nella posizione di vittime sia in quella di responsabili di illeciti, assicurando l’attuazione degli interventi senza distinzione di eta’ nell’ambito delle istituzioni scolastiche.

2. Ai fini della presente legge, per «cyberbullismo» si intende qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d’identita’, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonche’ la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o piu’ componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo.

3. Ai fini della presente legge, per «gestore del sito internet» si intende il prestatore di servizi della societa’ dell’informazione, diverso da quelli di cui agli articoli 14, 15 e 16 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, che, sulla rete internet, cura la gestione dei contenuti di un sito in cui si possono riscontrare le condotte di cui al comma 2.

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