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Normativa

Articolo 97 – Legge 633/1941 sul diritto d’autore (copyright)

By January 27, 2019No Comments

Articolo 97 – Legge 633/1941 sul diritto d’autore (copyright)

Articolo 97 – Legge 633/1941 sul diritto d’autore (copyright)

 

1.  Non occorre il consenso della persona ritrattata quando la riproduzione dell’immagine è giustificata dalla notorietà o dall’ufficio pubblico coperto, da necessità di giustizia o di polizia, da scopi scientifici, didattici o culturali, o quando la riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico.
Il ritratto non può tuttavia essere esposto o messo in commercio, quando l’esposizione o messa in commercio rechi pregiudizio all’onore, alla reputazione od anche al decoro della persona ritrattata.

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