Articolo 8 – Legge 633/1941 sul diritto d’autore (copyright)
È reputato autore dell’opera, salvo prova contraria, chi è in essa indicato come tale, nelle forme d’uso, ovvero è annunciato come tale nella recitazione, esecuzione, rappresentazione o radio-diffusione dell’opera stessa.
Valgono come nome lo pseudonimo, il nome d’arte, la sigla o il segno convenzionale, che siano notoriamente conosciuti come equivalenti al nome vero.