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Normativa

Articolo 69-septies – Legge 633/1941 sul diritto d’autore (copyright)

By January 27, 2019No Comments

Articolo 69-septies – Legge 633/1941 sul diritto d’autore (copyright)

Articolo 69-septies – Legge 633/1941 sul diritto d’autore (copyright)

 

1. Le fonti di cui all’articolo 69-quater, comma 2, comprendono le seguenti:

a) per tutte le categorie di opere: il Registro Pubblico Generale delle Opere Protette presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;
b) per i libri pubblicati:

1) il Sistema Bibliotecario Nazionale, inclusi i registri d’autorità per gli autori;
2) le associazioni nazionali degli editori e degli autori, gli editori che hanno pubblicato le opere, se noti, e gli agenti letterari operanti in Italia;
3) il deposito legale;
4)la banca dati dell’agenzia italiana ISBN, per i libri pubblicati e per gli editori;
5) la banca dati WATCH (Writers, Artists and their Copyright Holders);
6) le banche dati della SIAE e del servizio Clearedi;
7)le banche dati dei libri in commercio ALICE ed ESAIE (per i titoli scolastici);
8) l’Anagrafe Nazionale Nominativa dei Professori e dei Ricercatori e delle Pubblicazioni Scientifiche (ANPRePS);

Le fonti sopra riportate possono essere consultate o direttamente o attraverso sistemi che ne consentono l’interrogazione integrata quali VIAF (Virtual International Authority Files) e ARROW (Accessible Registries of Rights Information and Orphan Works).

c) per i quotidiani, i rotocalchi e le riviste:

1) l’ISSN (International Standard Serial Number) per i periodici;
2)gli indici e i cataloghi di raccolte storiche e collezioni di biblioteche;
3)il deposito legale;
4)le associazioni italiane degli editori e le associazioni italiane degli autori e dei giornalisti;
5)le banche dati delle società di gestione collettiva, inclusi gli organismi che gestiscono i diritti di riproduzione.
d) per le opere visive, inclusi gli oggetti d’arte, la fotografia, le illustrazioni, il design, l’architettura, le bozze di tali opere e di altro materiale riprodotto in libri, riviste, quotidiani e rotocalchi o altre opere:

1)le fonti di cui alle lettere a), b) e c);
2)le banche dati delle società di gestione collettiva, in particolare riguardanti le arti visive e incluse le organizzazioni che gestiscono i diritti di riproduzione;
3) se del caso, le banche dati di agenzie fotografiche.
e) per le opere audiovisive e i fonogrammi:

1) il deposito legale;
2)le associazioni italiane dei produttori;
3) le banche dati di istituti per il patrimonio cinematografico o sonoro e le biblioteche nazionali;
4) le banche dati con i relativi standard e identificatori, come ISAN (International Standard Audiovisual Number) per il materiale audiovisivo, ISWC (International Standard Music Work Code) per le composizioni musicali e ISRC (International Standard Recording Code) per i fonogrammi;
5)le banche dati delle società di gestione collettiva, in particolare per autori, interpreti o esecutori, produttori di fonogrammi e produttori di opere audiovisive;
6)l’elenco di quanti hanno partecipato alla realizzazione e altre informazioni riportate sulla confezione dell’opera;
7)le banche dati di altre associazioni pertinenti che rappresentano una categoria specifica di titolari dei diritti.

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