Articolo 69-quinquies – Legge 633/1941 sul diritto d’autore (copyright)
1. Il titolare dei diritti su un’opera o su un fonogramma considerati opere orfane ha, in qualunque momento, la possibilità di porre fine a tale status in relazione ai diritti a lui spettanti. Gli utilizzi delle opere non più orfane possono proseguire solo se autorizzati dai titolari dei relativi diritti. Gli accordi di cui all’articolo 69-bis, comma 5, cessano di avere efficacia.
2. Ai titolari dei diritti che pongono fine allo status di opera orfana spetta un equo compenso per l’utilizzo di cui all’articolo 69-bis.
3. La misura e le modalità di determinazione e corresponsione dell’equo compenso di cui al comma 2 sono stabilite mediante accordi stipulati fra le associazioni di categoria maggiormente rappresentative dei titolari dei diritti di cui alla presente legge e le associazioni delle categorie interessate di cui all’articolo 69-bis, comma 1. Nella stipula dei predetti accordi le parti tengono in debito conto gli obiettivi di promozione culturale correlati all’uso effettuato dell’opera, la natura non commerciale dell’utilizzo fatto dalle organizzazioni per conseguire gli obiettivi connessi alla loro missione di interesse pubblico, quali la promozione dell’apprendimento e la diffusione della cultura, nonché l’eventuale danno arrecato ai titolari dei diritti.
4. I titolari dei diritti o il soggetto utilizzatore, rientrante fra quelli previsti dall’articolo 69-bis, comma 1, nel caso in cui non vi sia l’accordo di cui al comma 3 o nel caso in cui non ritengano di aderirvi, possono esperire il tentativo di conciliazione di cui all’articolo 194-bis, al fine di determinare la misura dell’equo compenso. In difetto di accordo, i predetti soggetti possono adire la competente Autorità giudiziaria, affinché, secondo i criteri di cui al comma 3, determini la misura e la modalità di determinazione dell’equo compenso.
5. Il compenso di cui al comma 2 è dovuto dalle organizzazioni che hanno utilizzato l’opera o il fonogramma.