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Normativa

Articolo 66 – Legge 633/1941 sul diritto d’autore (copyright)

By January 26, 2019No Comments

Articolo 66 – Legge 633/1941 sul diritto d’autore (copyright)

Articolo 66 – Legge 633/1941 sul diritto d’autore (copyright)

 

1. I discorsi su argomenti di interesse politico od amministrativo tenuti in pubbliche assemblee o comunque in pubblico, nonché gli estratti di conferenze aperte al pubblico, possono essere liberamente riprodotti o comunicati al pubblico, nei limiti giustificati dallo scopo informativo, nelle riviste o nei giornali anche radiotelevisivi o telematici, purché indichino la fonte, il nome dell’autore, la data e il luogo in cui il discorso fu tenuto.

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