Articolo 58 – Legge 633/1941 sul diritto d’autore (copyright)
Per l’esecuzione in pubblici esercizi a mezzo di apparecchi radioriceventi sonori, muniti di altoparlante, di opere radiodiffuse, è dovuto all’autore un equo compenso, che è determinato periodicamente d’accordo fra la Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.) e la rappresentanza della associazione sindacale competente.