Articolo 32-ter – Legge 633/1941 sul diritto d’autore (copyright)
I termini finali di durata dei diritti di utilizzazione economica previsti dalle disposizioni della presente sezione si computano, nei rispettivi casi, a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello in cui si verifica la morte dell’autore o altro evento considerato dalla norma.