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Normativa

Articolo 3 – Legge 633/1941 sul diritto d’autore (copyright) 

By January 26, 2019No Comments

Articolo 3 – Legge 633/1941 sul diritto d’autore (copyright) 

Articolo 3 – Legge 633/1941 sul diritto d’autore (copyright)

Le opere collettive, costituite dalla riunione di opere o di parti di opere, che hanno carattere di creazione autonoma, come risultato della scelta e del coordinamento ad un determinato fine letterario, scientifico, didattico, religioso, politico od artistico, quali le enciclopedie, i dizionari, le antologie, le riviste e i giornali, sono protette come opere originali, indipendentemente e senza pregiudizio dei diritti di autore sulle opere o sulle parti di opere di cui sono composte.

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