Articolo 134 – Legge 633/1941 sul diritto d’autore (copyright)
1. I contratti di edizione si estinguono:
1) per il decorso del termine contrattuale;
2) per l’impossibilità di portarli a compimento a cagione dell’insuccesso dell’opera;
3) per la morte dell’autore, prima che l’opera sia compiuta, salva l’applicazione delle norme dell’art. 121;
4) perché l’opera non può essere pubblicata, riprodotta o messa in commercio per effetto di una decisione giudiziaria o di una disposizione di legge;
6) nel caso di ritiro dell’opera dal commercio, a sensi delle disposizioni della sezione quinta di questo capo.