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Normativa

Articolo 126 – Legge 633/1941 sul diritto d’autore (copyright)

By January 28, 2019No Comments

Articolo 126 – Legge 633/1941 sul diritto d’autore (copyright)

Articolo 126 – Legge 633/1941 sul diritto d’autore (copyright)

 

1.  L’editore è obbligato:

1)a riprodurre e porre in vendita l’opera col nome dell’autore, ovvero anonima o pseudonima, se ciò è previsto nel contratto, in conformità dell’originale e secondo le buone norme della tecnica editoriale;
2)a pagare all’autore i compensi pattuiti.

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