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Normativa

Articolo 125 – Legge 633/1941 sul diritto d’autore (copyright)

By January 28, 2019No Comments

Articolo 125 – Legge 633/1941 sul diritto d’autore (copyright)

Articolo 125 – Legge 633/1941 sul diritto d’autore (copyright)

 

1.  L’autore è obbligato:

1)a consegnare l’opera nelle condizioni stabilite dal contratto e in forma che non ne renda troppo difficile o costosa la stampa;
2)a garantire il pacifico godimento dei diritti ceduti per tutta la durata del contratto.
L’autore ha altresì l’obbligo e il diritto di correggere le bozze di stampa secondo le modalità fissate dall’uso.

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