Articolo 118 – Legge 633/1941 sul diritto d’autore (copyright)
1. Il contratto con il quale l’autore concede ad un editore l’esercizio del diritto di pubblicare per le stampe, per conto e a spese dell’editore stesso, l’opera dell’ingegno, è regolato, oltreché dalle disposizioni contenute nei Codici, dalle disposizioni generali di questo capo e dalle disposizioni particolari che seguono.