Articolo 79: Fornitura di prestazioni supplementari – Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. n. 259/2003) 1. L’Autorità può obbligare gli operatori esercenti reti telefoniche pubbliche a mettere a disposizione degli utenti finali le prestazioni elencate nell’allegato n. 4, parte B, se ciò e’ fattibile sul piano tecnico e praticabile su quello economico. 2. L’Autorità può decidere di non applicare il comma…
Articolo 78: Numeri non geografici – Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. n. 259/2003) 1. L’Autorità provvede affinche’ gli utenti finali di altri Stati membri abbiano la possibilità di accedere, se tecnicamente ed economicamente fattibile, a numeri non geografici attribuiti sul territorio nazionale, salvo il caso in cui l’abbonato chiamato scelga, per ragioni commerciali, di limitare l’accesso ai chiamanti situati in…
Articolo 77: Prefissi telefonici internazionali – Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. n. 259/2003) 1. Il prefisso ’00’ costituisce il prefisso internazionale normalizzato. L’Autorità può introdurre o mantenere in vigore disposizioni specifiche relative alle chiamate telefoniche tra località contigue situate sui due versanti della frontiera tra due Stati membri. Gli utenti finali di servizi telefonici accessibili al pubblico ubicati in tali…
Articolo 76: Numeri di emergenza nazionali e numero di emergenza unico europeo – Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. n. 259/2003) 1. Il Ministero provvede affinche’, oltre ad altri eventuali numeri di emergenza nazionali, indicati nel piano nazionale di numerazione, gli utenti finali di servizi telefonici accessibili al pubblico, ed in particolare gli utenti di telefoni pubblici a pagamento, possano chiamare…
Articolo 75: Servizi di assistenza mediante operatore e di consultazione elenchi – Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. n. 259/2003) 1. L’Autorità provvede affinche’ sia rispettato il diritto degli abbonati ai servizi telefonici accessibili al pubblico ad essere inseriti negli elenchi di cui all’articolo 55, comma 1, lettera a). 2. L’Autorità provvede affinche’ le imprese che assegnano numeri agli abbonati soddisfino…
Articolo 74: Interoperabilità delle apparecchiature di televisione digitale di consumo – Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. n. 259/2003) 1. L’Autorità vigila sull’interoperabilità delle apparecchiature di televisione digitale di consumo, secondo le disposizioni di cui all’allegato n. 7, e, se del caso, sentito il Ministero, definisce le misure necessarie per garantirla. Torna all’indice
Articolo 73: Integrità della rete – Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. n. 259/2003) 1. Il Ministero stabilisce le misure necessarie per garantire l’integrità della rete telefonica pubblica in postazioni fisse e, in caso di incidenti gravi di rete o nei casi di forza maggiore o calamità naturali, la disponibilità della rete telefonica pubblica e dei servizi telefonici pubblici in postazione…
Articolo 72: Qualità del servizio – Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. n. 259/2003) 1. L’Autorità, dopo aver effettuato la consultazione di cui all’articolo 83, può prescrivere alle imprese fornitrici di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico di pubblicare, a uso degli utenti finali, informazioni comparabili, adeguate ed aggiornate sulla qualità dei servizi offerti. Le informazioni sono comunicate, a richiesta,…
Articolo 71: Trasparenza e pubblicazione delle informazioni – Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. n. 259/2003) 1. L’Autorità assicura che informazioni trasparenti e aggiornate in merito ai prezzi e alle tariffe, nonche’ alle condizioni generali vigenti in materia di accesso e di uso dei servizi telefonici accessibili al pubblico, siano rese disponibili agli utenti finali e ai consumatori, conformemente alle disposizioni…
Articolo 70: Contratti – Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. n. 259/2003) 1. I consumatori, qualora si abbonano a servizi che forniscono la connessione o l’accesso alla rete telefonica pubblica, hanno diritto di stipulare contratti con una o più imprese che forniscono detti servizi. Il contratto indica almeno: a) la denominazione e l’indirizzo del fornitore del servizio; b) i servizi forniti,…
Articolo 69: Selezione del vettore e preselezione del vettore – Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. n. 259/2003) 1. L’Autorità prescrive alle imprese che dispongono di un significativo potere di mercato per la fornitura di collegamenti alla rete telefonica pubblica in postazione fissa e relativa utilizzazione, a norma dell’articolo 66, comma 2, di consentire ai propri abbonati di accedere ai servizi…
Articolo 68: Controlli sull’insieme minimo di linee affittate – Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. n. 259/2003) 1. L’Autorità qualora, in esito all’analisi di mercato realizzata a norma dell’articolo 66, comma 2, accerti che il mercato per la fornitura di parte o della totalità dell’insieme minimo di linee affittate non e’ effettivamente concorrenziale, individua le imprese aventi significativo potere di mercato…
Articolo 67: Controlli normativi sui servizi al dettaglio – Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. n. 259/2003) 1. L’Autorità, qualora in esito all’analisi del mercato realizzata a norma dell’articolo 66, comma 2, accerti che un determinato mercato al dettaglio identificato conformemente all’articolo 18 non e’ effettivamente concorrenziale e giunga alla conclusione che gli obblighi previsti dal Capo III del presente Titolo…
Articolo 66: Verifica e riesame degli obblighi – Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. n. 259/2003) 1. Fintantoche’ non sia effettuato un riesame e adottata una decisione ai sensi della procedura di cui al comma 2, restano fermi gli obblighi preesistenti relativi: a) alle tariffe al dettaglio per la fornitura di servizi di accesso e per l’uso della rete telefonica pubblica;…
Articolo 65: Riesame dell’ambito di applicazione degli obblighi di servizio universale – Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. n. 259/2003) 1. Il Ministero, sentita l’Autorità, procede periodicamente al riesame dell’ambito di applicazione degli obblighi di servizio universale di cui al presente Capo, al fine di individuare, sulla base degli orientamenti della Commissione europea e delle diverse offerte presenti sul mercato nazionale…
Articolo 64: Trasparenza – Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. n. 259/2003) 1. Qualora sia istituito un sistema di ripartizione del costo netto degli obblighi di servizio universale, l’Autorità pubblica i principi di ripartizione dei costi di cui all’articolo 63 ed il sistema applicato. 2. L’Autorità, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale sulla riservatezza, pubblica una relazione annuale che indichi…
Articolo 63: Finanziamento degli obblighi di servizio universale – Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. n. 259/2003) 1. Qualora, sulla base del calcolo del costo netto di cui all’articolo 62, l’Autorità riscontri che un’impresa designata e’ soggetta ad un onere ingiustificato, previa richiesta dell’impresa stessa, ripartisce il costo netto degli obblighi di servizio universale tra i fornitori di reti e servizi…
Articolo 62: Calcolo del costo degli obblighi di servizio universale – Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. n. 259/2003) 1. Qualora l’Autorità ritenga che la fornitura del servizio universale di cui agli articoli da 53 a 60 possa comportare un onere ingiustificato per le imprese designate a fornire tale servizio, prevede il calcolo dei costi netti di tale fornitura. A tal…
Articolo 55: Elenco abbonati e servizi di consultazione – Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. n. 259/2003) 1. Sono accessibili agli utenti finali e, per la lettera b) anche agli utenti dei telefoni pubblici a pagamento: a) almeno un elenco completo relativo alla rete urbana di appartenenza in una forma, cartacea, elettronica o in entrambe le forme, approvata dall’Autorità e aggiornato…
Articolo 60: Controllo delle spese – Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. n. 259/2003) 1. Le imprese designate ai sensi dell’articolo 58, nel fornire le prestazioni e i servizi aggiuntivi rispetto a quelli di cui agli articoli 54, 55, 56, 57 e 59, comma 2, definiscono le condizioni e modalità di fornitura in modo tale che l’abbonato non sia costretto a…