Articolo 49: Riesame – Regolamento (UE) n. 910/2014 La Commissione riesamina l’applicazione del presente regolamento e presenta una relazione in proposito al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 1o luglio 2020. La Commissione valuta in particolare se sia opportuno modificare l’ambito di applicazione del presente regolamento o sue disposizioni specifiche, compresi l’articolo 6, l’articolo 7, lettera f), e gli articoli…
Articolo 48: Procedura di comitato – Regolamento (UE) n. 910/2014 1. La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011. 2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011. Torna all’indice
Articolo 47: Esercizio della delega – Regolamento (UE) n. 910/2014 1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo. 2. Il potere di adottare gli atti delegati di cui all’articolo 30, paragrafo 4, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dal 17 settembre 2014. 3. La delega di potere di cui all’articolo 30,…
Articolo 46: Effetti giuridici dei documenti elettronici – Regolamento (UE) n. 910/2014 A un documento elettronico non sono negati gli effetti giuridici e l’ammissibilità come prova in procedimenti giudiziali per il solo motivo della sua forma elettronica. Torna all’indice
Articolo 45: Requisiti per i certificati qualificati di autenticazione di siti web – Regolamento (UE) n. 910/2014 1. I certificati qualificati di autenticazione di siti web soddisfano i requisiti di cui all’allegato IV. 2. La Commissione può, mediante atti di esecuzione, stabilire i numeri di riferimento delle norme applicabili ai certificati qualificati di autenticazione di siti web. Si presume che i requisiti di…
Articolo 44: Requisiti per i servizi elettronici di recapito certificato qualificati – Regolamento (UE) n. 910/2014 1. I servizi elettronici di recapito certificato qualificati soddisfano i requisiti seguenti: a) sono forniti da uno o più prestatori di servizi fiduciari qualificati; b) garantiscono con un elevato livello di sicurezza l’identificazione del mittente; c) garantiscono l’identificazione del destinatario prima della trasmissione dei dati; d)…
Articolo 43: Effetti giuridici di un servizio elettronico di recapito certificato – Regolamento (UE) n. 910/2014 1. Ai dati inviati e ricevuti mediante un servizio elettronico di recapito certificato non sono negati gli effetti giuridici e l’ammissibilità come prova in procedimenti giudiziali per il solo motivo della loro forma elettronica o perché non soddisfano i requisiti del servizio elettronico di recapito certificato…
Articolo 41: Effetti giuridici della validazione temporale elettronica – Regolamento (UE) n. 910/2014 1. Alla validazione temporanea elettronica non possono essere negati gli effetti giuridici e l’ammissibilità come prova in procedimenti giudiziali per il solo motivo della sua forma elettronica o perché non soddisfa i requisiti della validazione temporanea elettronica qualificata. 2. Una validazione temporale elettronica qualificata gode della presunzione di accuratezza della…
Articolo 40: Convalida e conservazione dei sigilli elettronici qualificati – Regolamento (UE) n. 910/2014 Gli articoli 32, 33 e 34 si applicano mutatis mutandis alla convalida e alla conservazione dei sigilli elettronici qualificati. Torna all’indice
Articolo 39: Dispositivi per la creazione di un sigillo elettronico qualificato – Regolamento (UE) n. 910/2014 1. L’articolo 29 si applica mutatis mutandis ai requisiti per i dispositivi per la creazione di un sigillo elettronico qualificato. 2. L’articolo 30 si applica mutatis mutandis alla certificazione dei dispositivi per la creazione di un sigillo elettronico qualificato. 3. L’articolo 31 si applica mutatis mutandis alla…
Articolo 38: Certificati qualificati di sigilli elettronici – Regolamento (UE) n. 910/2014 1. I certificati qualificati di sigilli elettronici soddisfano i requisiti di cui all’allegato III. 2. I certificati qualificati di sigilli elettronici non sono soggetti a requisiti obbligatori oltre ai requisiti di cui all’allegato III. 3. I certificati qualificati di sigilli elettronici possono includere attributi specifici aggiuntivi non obbligatori. Tali attributi non…
Articolo 37: Sigilli elettronici nei servizi pubblici – Regolamento (UE) n. 910/2014 1. Se uno Stato membro richiede un sigillo elettronico avanzato per poter utilizzare i servizi online offerti da un organismo del settore pubblico, o per suo conto, tale Stato membro riconosce i sigilli elettronici avanzati, i sigilli elettronici avanzati basati su un certificato qualificato di sigillo elettronico e i…
Articolo 36: Requisiti dei sigilli elettronici avanzati – Regolamento (UE) n. 910/2014 Un sigillo elettronico avanzato soddisfa i seguenti requisiti: a) è connesso unicamente al creatore del sigillo; b) è idoneo a identificare il creatore del sigillo; c) è creato mediante dati per la creazione di un sigillo elettronico che il creatore del sigillo elettronico può, con un elevato livello…
Articolo 35: Effetti giuridici dei sigilli elettronici – Regolamento (UE) n. 910/2014 1. A un sigillo elettronico non possono essere negati gli effetti giuridici e l’ammissibilità come prova in procedimenti giudiziali per il solo motivo della sua forma elettronica o perché non soddisfa i requisiti per i sigilli elettronici qualificati. 2. Un sigillo elettronico qualificato gode della presunzione di integrità dei dati…
Articolo 34: Servizio di conservazione qualificato delle firme elettroniche qualificate – Regolamento (UE) n. 910/2014 1. Un servizio di conservazione qualificato delle firme elettroniche qualificate può essere prestato soltanto da un prestatore di servizi fiduciari qualificato che utilizza procedure e tecnologie in grado di estendere l’affidabilità della firma elettronica qualificata oltre il periodo di validità tecnologica. 2. La Commissione può, mediante atti…
Articolo 33: Servizio di convalida qualificato delle firme elettroniche qualificate – Regolamento (UE) n. 910/2014 1. Un servizio di convalida qualificato delle firme elettroniche qualificate può essere prestato soltanto da un prestatore di servizi fiduciari qualificato che: a) fornisce la convalida a norma dell’articolo 32, paragrafo 1; e b) consente alle parti facenti affidamento sulla certificazione di ricevere il risultato del…
Articolo 32: Requisiti per la convalida delle firme elettroniche qualificate – Regolamento (UE) n. 910/2014 1. Il processo di convalida di una firma elettronica qualificata conferma la validità di una firma elettronica qualificata purché: a) il certificato associato alla firma fosse, al momento della firma, un certificato qualificato di firma elettronica conforme all’allegato I; b) il certificato qualificato sia stato rilasciato…
Articolo 31: Pubblicazione di un elenco di dispositivi per la creazione di una firma elettronica qualificata certificati – Regolamento (UE) n. 910/2014 1. Gli Stati membri notificano alla Commissione, senza indugio e in ogni caso non oltre un mese dopo la conclusione della certificazione, informazioni sui dispositivi per la creazione di una firma elettronica qualificata certificati dagli organismi di cui…
Articolo 28: Certificati qualificati di firme elettroniche – Regolamento (UE) n. 910/2014 1. I certificati qualificati di firme elettroniche soddisfano i requisiti di cui all’allegato I. 2. I certificati qualificati di firme elettroniche non sono soggetti a requisiti obbligatori oltre ai requisiti di cui all’allegato I. 3. I certificati qualificati di firme elettroniche possono includere attributi specifici aggiuntivi non obbligatori. Tali attributi non pregiudicano…
Articolo 29: Requisiti relativi ai dispositivi per la creazione di una firma elettronica qualificata – Regolamento (UE) n. 910/2014 1. I dispositivi per la creazione di una firma elettronica qualificata soddisfano i requisiti di cui all’allegato II. 2. La Commissione può, mediante atti di esecuzione, stabilire i numeri di riferimento delle norme applicabili ai dispositivi per la creazione di una firma…