Articolo 76-bis – D.Lgs. 82/2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale) 1. I costi relativi alle infrastrutture nazionali per l’interoperabilità sono a carico dei fornitori, per i servizi da essi direttamente utilizzati e proporzionalmente agli importi dei relativi contratti di fornitura e una quota di tali costi è a carico delle pubbliche amministrazioni relativamente ai servizi da esse utilizzati. L’eventuale parte del…
Articolo 76 – D.Lgs. 82/2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale) 1. Gli scambi di documenti informatici nell’ambito del SPC, realizzati attraverso la cooperazione applicativa e nel rispetto delle relative procedure e regole tecniche di sicurezza, costituiscono invio documentale valido ad ogni effetto di legge. Torna all’indice
Articolo 75 – D.Lgs. 82/2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale) 1. I soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, partecipano al SPC, salve le esclusioni collegate all’esercizio delle funzioni di ordine e sicurezza pubblica, difesa nazionale, consultazioni elettorali. 2. Chiunque può partecipare al SPC nel rispetto delle regole tecniche di cui all’articolo 73, comma 3-quater. 3. AgID rende gratuitamente disponibili specifiche…
Articolo 73 – D.Lgs. 82/2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale) 1. Nel rispetto dell’articolo 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione, e nel rispetto dell’autonomia dell’organizzazione interna delle funzioni informative delle regioni e delle autonomie locali il presente Capo definisce e disciplina il Sistema pubblico di connettività e cooperazione (SPC), quale insieme di infrastrutture tecnologiche e di regole tecniche che assicura…
Articolo 71 – D.Lgs. 82/2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale) 1. L’AgID, previa consultazione pubblica da svolgersi entro il termine di trenta giorni, sentiti le amministrazioni competenti e il Garante per la protezione dei dati personali nelle materie di competenza, nonché acquisito il parere della Conferenza unificata, adotta Linee guida contenenti le regole tecniche e di indirizzo per l’attuazione del presente…
Articolo 69 – D.Lgs. 82/2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale) 1. Le pubbliche amministrazioni che siano titolari di soluzioni e programmi informatici realizzati su specifiche indicazioni del committente pubblico, hanno l’obbligo di rendere disponibile il relativo codice sorgente, completo della documentazione e rilasciato in repertorio pubblico sotto licenza aperta, in uso gratuito ad altre pubbliche amministrazioni o ai soggetti giuridici che…
Articolo 68 – D.Lgs. 82/2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale) 1. Le pubbliche amministrazioni acquisiscono programmi informatici o parti di essi nel rispetto dei principi di economicità e di efficienza, tutela degli investimenti, riuso e neutralità tecnologica, a seguito di una valutazione comparativa di tipo tecnico ed economico tra le seguenti soluzioni disponibili sul mercato: a) software sviluppato per conto della…
Articolo 66 – D.Lgs. 82/2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale) 1. Le caratteristiche e le modalità per il rilascio, della carta d’identità elettronica sono definite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il…
Articolo 65 – D.Lgs. 82/2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale) 1. Le istanze e le dichiarazioni presentate per via telematica alle pubbliche amministrazioni e ai gestori dei servizi pubblici ai sensi dell’articolo 38, commi 1 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono valide: a) se sottoscritte mediante una delle forme di cui all’articolo 20;…
Articolo 64-bis – D.Lgs. 82/2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale) 1. I soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, rendono fruibili i propri servizi in rete, in conformità alle regole tecniche di cui all’articolo 71, tramite il punto di accesso telematico attivato presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 1-bis. Al fine…
Articolo 64 – D.Lgs. 82/2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale) 1. Comma abrogato. 2. Comma abrogato. 2-bis. Per favorire la diffusione di servizi in rete e agevolare l’accesso agli stessi da parte di cittadini e imprese, anche in mobilità, è istituito, a cura dell’Agenzia per l’Italia digitale, il sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale di cittadini e imprese…
Articolo 62-ter – D.Lgs. 82/2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale) 1. Per rafforzare gli interventi in tema di monitoraggio della spesa del settore sanitario, accelerare il processo di automazione amministrativa e migliorare i servizi per i cittadini e le pubbliche amministrazioni, è istituita, nell’ambito del sistema informativo realizzato dal Ministero dell’economia e delle finanze in attuazione di quanto disposto dall’articolo 50…
Articolo 62-bis – D.Lgs. 82/2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale) 1. Per favorire la riduzione degli oneri amministrativi derivanti dagli obblighi informativi ed assicurare l’efficacia, la trasparenza e il controllo in tempo reale dell’azione amministrativa per l’allocazione della spesa pubblica in lavori, servizi e forniture, anche al fine del rispetto della legalità e del corretto agire della pubblica amministrazione e prevenire…
Articolo 62 – D.Lgs. 82/2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale) 1. È istituita presso il Ministero dell’interno l’ANPR, quale base di dati di interesse nazionale, ai sensi dell’articolo 60, che subentra all’Indice nazionale delle anagrafi (INA), istituito ai sensi del quinto comma dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, recante «Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente» e all’Anagrafe della…
Articolo 61 – D.Lgs. 82/2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale) 1. i pubblici registri immobiliari possono essere formati e conservati su supporti informatici in conformità alle disposizioni del presente codice, secondo le regole tecniche stabilite dall’articolo 71, nel rispetto delle normativa speciale e dei principi stabiliti dal codice civile. In tal caso i predetti registri possono essere conservati anche in luogo…
Articolo 60 – D.Lgs. 82/2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale) 1. Si definisce base di dati di interesse nazionale l’insieme delle informazioni raccolte e gestite digitalmente dalle pubbliche amministrazioni, omogenee per tipologia e contenuto e la cui conoscenza è rilevante per lo svolgimento delle funzioni istituzionali delle altre pubbliche amministrazioni, anche solo per fini statistici, nel rispetto delle competenze e delle…
Articolo 59 – D.Lgs. 82/2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale) 1. Comma abrogato. 2. Comma abrogato. 3. Per agevolare la pubblicità dei dati di interesse generale, disponibili presso le pubbliche amministrazioni a livello nazionale, regionale e locale, presso l’AgID è istituito il Repertorio nazionale dei dati territoriali, quale infrastruttura di riferimento per l’erogazione dei servizi di ricerca dei dati…
Articolo 56 – D.Lgs. 82/2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale) 1. I dati identificativi delle questioni pendenti dinanzi al giudice amministrativo e contabile sono resi accessibili a chi vi abbia interesse mediante pubblicazione sul sistema informativo interno e sul sito istituzionale delle autorità emananti. 2. Le sentenze e le altre decisioni del giudice amministrativo e contabile, rese pubbliche mediante deposito in…
Articolo 54 – D.Lgs. 82/2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale) 1. I siti delle pubbliche amministrazioni contengono i dati di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e successive modificazioni, recante il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, nonché quelli previsti dalla legislazione vigente. Torna all’indice
Articolo 53 – D.Lgs. 82/2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale) 1. Le pubbliche amministrazioni realizzano siti istituzionali su reti telematiche che rispettano i principi di accessibilità, nonché di elevata usabilità e reperibilità, anche da parte delle persone disabili, completezza di informazione, chiarezza di linguaggio, affidabilità, semplicità dì consultazione, qualità, omogeneità ed interoperabilità. Sono in particolare resi facilmente reperibili e consultabili i…