Il processo amministrativo telematico (PAT)
La querelle sulla notificazione e la riservatezza dei dati
di Valentina Brovedani
Il 2018 segna l’ultima tappa del processo amministrativo, dal 1° gennaio totalmente telematico.
Ma…”come sempre avviene dinnanzi a svolte epocali, gli apocalittici vedono nella novità più rischi che opportunità”…così scriveva il Magistrato Franscesco Brugaletta commentando il nuovo processo amministrativo, investito anch’esso dall’onda della nuova era della digitalizzazione.
L’iter evolutivo…dal CAD al C.P.A.
L’evoluzione digitale del processo è stata avviata dal Codice dell’Amministrazione Digitale, il cui ambito di applicabilità si considera esteso “[…] al processo civile, penale, amministrativo, contabile e tributario, in quanto compatibili e salvo che non sia diversamente disposto dalle disposizioni in materia di processo telematico” (art. 2, comma 6, D.Lgs. 82/2005, così come modificato dal D.Lgs. 217/2017); per proseguire nel 2016 con la modifica del c.p.a., con l’introduzione dell’obbligo di deposito telematico in capo ai difensori – “di tutti gli atti e i documenti” – e al giudice – “tutti gli atti e i provvedimenti […] sono sottoscritti con firma digitale” (commi 2 e 2 bis, dell’art. 136).
La digitalizzazione del processo finisce per costituire la novità giuridica del secolo, volta a scardinare la ratio storica della notificazione. Ad oggi il processo amministrativo telematico è disciplinato tecnicamente dal regolamento emanato con DPCM 40/2016, che, in particolare, all’art. 5 descrive, dettagliatamente, il fascicolo informatico nelle fasi di formazione e deposito del medesimo.
La querelle giuridica della notificazione…alla P.A.
Tuttavia, l’adattamento al nuovo sistema non è stato immediato: numerosi sono gli errori materiali, commessi da coloro che usufruiscono del servizio, oggetto di questioni sollevate in giudizio connesse alle normative in tema di notificazione.
Il Servizio Centrale Informatica e Tecnologie, e in particolare la Dott.ssa Ines Pisano nel suo ruolo istituzionale di vicario, si occupano, dai primi momenti di vita del processo telematico, di rendere note le querelle giuridiche scaturenti dal sistema e di stanare le “fake news” diffuse dagli stessi siti istituzionali.
Nel dettaglio, si rileva come le FAQ del sito giustizia amministrativa, che, dovrebbero indicare unicamente questioni di carattere tecnico – e non anche di diritto – risultino spesso fuorvianti per i lettori.
Uno degli errori più comuni nei rapporti con la P.A., commessi in sede di deposito e causa di eccezioni sulla regolare notificazione, consiste nell’indicare nell’apposito modulo l’errato indirizzo di posta elettronica certificata: le P.A. hanno l’onere di comunicare e inserire il proprio indirizzo Pec in appositi elenchi; onere, ad oggi, adempiuto da solo il 25% delle amministrazioni pubbliche.
Ma trattandosi di errore materiale, è sanabile?
La prassi dei Tribunali amministrativi, in contrasto rispetto a quanto sostenuto nelle FAQ sopra citate, impone in un primo momento la sanatoria degli errori materiali, evitando di sovraccaricare la responsabilità del fascicolo informatico sull’attività dei difensori.
Tale prassi trova la sua ragion d’essere proprio nell’evoluzione del processo e nella necessità di riassettare la normativa sulla notificazione, e, in particolare, quella sulla domiciliazione, la cui ratio storica è appunto quella di garantire la sua esplicazione nel mondo fisico – art. 82 r.d. 37/1934.
In un primo momento si è tentato di rendere più agevole il netto passaggio all’epoca digitale, concedendo il c.d. doppio binario, il che significa che fino al 31 marzo 2017 il PAT si caratterizzava per la sua facoltatività.
L’iter evolutivo si è per ora arrestato al 1° gennaio 2018, a partire dal quale le comunicazioni a mezzo Pec non potranno più essere disposte nei confronti del domiciliatario, così come stabilito dal D.Lgs. 168/2016, il quale abroga il comma 1 dell’art. 25 c.p.a., escludendo, in caso di mancata elezione di domicilio nel comune nel quale ha sede l’ufficio giudiziario adito, la domiciliazione ex lege del difensore presso la Segreteria del tribunale amministrativo regionale o del Consiglio di Stato.
Tuttavia, appare curiosa la necessità del legislatore di apportare una siffatta modifica ritenuta innovativa alla luce del processo telematico, dal momento che l’art. 40 c.p.a. già non menzionava, tra gli elementi del contenuto del ricorso, la domiciliazione…
Le regole tecniche e il diritto alla privacy
Tuttavia, l’avanzato livello d’informatizzazione della giustizia amministrativa e la telematizzazione del processo amministrativo, anche in ragione dell’assenza di espresse previsioni nella versione originaria del Codice, è stata avviata con grave ritardo: l’unica disposizione del Codice in materia era l’art. 13 delle norme di attuazione (contenute nell’allegato II al Codice) che rimetteva a un futuro DPCM la disciplina delle regole tecnico-operative del processo amministrativo telematico.
Disposizione che ha costituito la base giuridica in cui ha trovato fondamento il regolamento con il quale è stato introdotto il processo amministrativo telematico, nonostante il tenore letterale della norma non prevedesse espressamente una siffatta potestà (DPCM 40/2016).
Ciononostante, il processo amministrativo telematico si contraddistingue rispetto a quello civile – vincendo il Premio Agenda Digitale 2017 – per il maggiore riguardo che le regole tecniche sul PAT hanno nei confronti delle norme del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 196/2003), del Codice dell’amministrazione digitale (D.Lgs. 82/2005) e delle regole tecniche sui documenti informatici, sia quelle relative alla formazione (DPCM 13 novembre 2014), che quelle relative a gestione e protocollo (DPCM 3 dicembre 2013) e conservazione (DPCM 3 dicembre 2013).
In particolare, risalta il ruolo del Sistema Informativo della Giustizia Amministrativa – SIGA, ovvero l’insieme delle risorse hardware e software che garantiscono il funzionamento del processo amministrativo telematico (art. 1, co. 1, lett. d) ed e), DPCM 40/2016).
Mentre in origine rappresentava un sistema tradizionale, incentrato su un’informatizzazione inerente esclusivamente alla mera attività degli uffici amministrativi, secondo il nuovo regolamento il SIGA costituisce l’infrastruttura fisica e i programmi applicativi che consentono l’automatizzazione del processo telematico amministrativo, in un’ottica di collegamento informatico tra gli Uffici giudiziari dislocati sul territorio, i magistrati e il personale addetto alle segreterie, tramite un Sistema Pubblico di Connettività: i dati del sistema sono custoditi in infrastrutture informatiche che garantiscono l’affidabilità, la riservatezza e la sicurezza dei dati e dei documenti ivi contenuti (art. 3).
Ne deriva l’influenza che il nuovo regolamento sulla privacy ha anche sui dati informatici in materia di telematizzazione, senza operare alcuna discriminazione: i dati dovranno, pertanto, essere tenuti in modo corretto, esatto e aggiornato.
Bibliografia:
– PISANO I., “Il processo amministrativo telematico”.
Autore
Interessante, utile aggiornamento, scritto con chiarezza e organicita’.