Stronger protection, new opportunities: le Linee Guida della Commissione europea per l’applicazione del GDPR
di Manuela Bianchi
Lo scorso 24 gennaio, la Commissione europea ha pubblicato un documento – di cui in questo intervento si descrivono i tratti essenziali – in cui rende noti i propri orientamenti e i provvedimenti che essa stessa, le autorità e le amministrazioni nazionali competenti devono adottare al fine di una completa integrazione del GDPR.
In via preliminare, la Commissione riconosce il diverso livello del lavoro preparatorio a cui sono arrivati i singoli Stati a poco più di tre mesi e mezzo dall’applicazione in toto del Regolamento e chiede di velocizzare gli interventi affinché si arrivi pronti e tutto sia conforme alle disposizioni europee, il cui scopo, ricordiamo, è anche quello di armonizzare le varie legislazioni nazionali.
In breve, il documento:
- ricapitola le principali innovazioni e opportunità aperte dal GDPR;
- fa il punto sul lavoro preparatorio intrapreso a livello europeo;
- delinea gli interventi che la Commissione, le autorità nazionali per la protezione dei dati e le singole amministrazioni nazionali devono realizzare per una completa integrazione del Regolamento;
- stabilisce le misure che la Commissione intende adottare nei prossimi mesi.
- Il GDPR introduce una serie di elementi che rafforzano la protezione dei diritti individuali, offrendo nuove opportunità per le società, in particolare:
- un’unica serie di norme in tutta la UE, per cittadini e imprese, garantita, tra l’altro, dall’introduzione del meccanismo “one-stop-shop” (principio in base al quale le imprese avranno a che fare solo con il Garante Privacy dello Stato in cui hanno stabilito la sede);
- applicazione delle stesse norme a tutte le imprese che offrono servizi all’interno del mercato europeo, anche se con sede fuori dalla UE;
- i principi di privacy by design e privacy by default, che spingono a cercare soluzioni innovative per conformarsi alla normativa;
- diritti più forti per i cittadini, mediante il rafforzamento del diritto di accesso, diritto all’informazione e diritto all’oblio, e l’introduzione del diritto alla portabilità dei dati;
- rafforzamento della protezione in caso di data breach;
- potere in capo ai Garanti Privacy dei singoli Stati di applicare sanzioni fino a 20 milioni di Euro o, in caso di un’impresa, fino al 4% del fatturato annuo a livello mondiale;
- rafforzamento del livello di protezione in caso di trasferimento dei dati verso Paesi terzi.
- Premesso che il successo dell’applicazione del Regolamento richiede la cooperazione di tutti i soggetti competenti del singoli stati, la Commissione porrà in essere una serie di azioni al fine di agevolare tale cooperazione e i relativi risultati. Tra le varie azioni, la Commissione: (i) supporta gli stati membri anche attraverso un gruppo di esperti; (ii) supporta il Gruppo di Lavoro articolo 29 anche nella costituzione del European Data Protection Board; (iii) incoraggia il riconoscimento e l’adozione dei principi del GDPR, riconosciuti tra i più alti standard per la protezione dei dati personali a livello mondiale, ai paesi extraeuropei; (iv) coinvolge tutti i portatori di interessi, costituendo gruppi di lavoro coi rappresentanti degli imprenditori, accademici e professionisti.
- Fermo restando che il Regolamento è direttamente applicabile agli stati membri, i singoli legislatori possono intervenire in alcuni campi, ad esempio il settore pubblico, la salute pubblica, l’accesso pubblico a documenti ufficiali, obblighi di segretezza, date genetici, biometrici e relativi alla salute etc. Tali interventi nazionali non devono in alcun modo creare ostacolo all’applicazione del GDPR e il legislatore non deve interpretare la norma europea, attività in capo solo ed esclusivamente alle corti nazionali e, in ultima istanza, alla Corte di Giustizia europea.
- Gli Stati membri devono assicurare alle autorità nazionali per la protezione dei dati il necessario supporto finanziario e di risorse umane.
- Le imprese, le pubbliche amministrazioni e le organizzazioni devono porre in essere le azioni necessarie ad arrivare in regola con quanto richiesto dal Regolamento, modificando, integrando o realizzando ex novo tutta la documentazione e le attività necessarie. Per ogni singola entità, questa, a detta della Commissione, si rivela un’opportunità per fare il punto su quali dati personali vengono raccolti e come vengono trattati, per stabilire una nuova relazione con i consumatori basata su trasparenza e fiducia, per stabilire una relazione con le autorità garanti attraverso la responsabilizzazione e la proattività.
- I Garanti di ogni stato devono organizzare seminari, workshops, incontri con i soggetti interessati al fine di informarli, confrontarsi e dare strumenti applicativi per conformarsi alle nuove regole.
- I prossimi passi della Commissione si possono così riassumere: (i) lavoro a stretto contatto con i singoli stati e, da maggio 2018 in avanti, monitoraggio sull’applicazione da parte di questi delle norme del GDPR; (ii) realizzazione e messa a disposizione in rete di linee guida in tutte le lingue dell’UE; (iii) destinazione di 1,7 milioni di Euro a finanziamento delle autorità di protezione dei dati e ai fini della formazione di professionisti in area privacy, oltre a 2 milioni di Euro per sostenere le autorità nazionali nella sensibilizzazione delle imprese, con particolare attenzione alle PMI; (iv) rendere il Regolamento elemento interno all’EEA Agreement, nonché renderlo applicabile al UK.
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