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Normativa

Articolo 9 – Direttiva NIS (EU-2016/1148)

By January 1, 2018#!30Wed, 12 Sep 2018 14:08:47 +0200+02:004730#30Wed, 12 Sep 2018 14:08:47 +0200+02:00-2Europe/Rome3030Europe/Rome201830 12pm30pm-30Wed, 12 Sep 2018 14:08:47 +0200+02:002Europe/Rome3030Europe/Rome2018302018Wed, 12 Sep 2018 14:08:47 +0200082089pmWednesday=2107#!30Wed, 12 Sep 2018 14:08:47 +0200+02:00Europe/Rome9#September 12th, 2018#!30Wed, 12 Sep 2018 14:08:47 +0200+02:004730#/30Wed, 12 Sep 2018 14:08:47 +0200+02:00-2Europe/Rome3030Europe/Rome201830#!30Wed, 12 Sep 2018 14:08:47 +0200+02:00Europe/Rome9#No Comments

Articolo 9 – Direttiva NIS (EU-2016/1148)

Articolo 9 Direttiva NIS – Dir. EU 2016/1148

Gruppi di intervento per la sicurezza informatica in caso di incidente (CSIRT)

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1.   Ogni Stato membro designa uno o più CSIRT che sia conforme ai requisiti di cui all’allegato I, punto 1, che si occupi almeno dei settori di cui all’allegato II e dei servizi di cui all’allegato III e abbia il compito di trattare gli incidenti e i rischi secondo una procedura ben definita. È possibile creare un CSIRT all’interno dell’autorità competente.

2.   Gli Stati membri provvedono a che i CSIRT siano dotati di risorse adeguate per svolgere in modo efficace i loro compiti, precisati nell’allegato I, punto 2.

Gli Stati membri garantiscono la collaborazione effettiva, efficiente e sicura dei loro CSIRT nella rete di CSIRT di cui all’articolo 12.

3.   Gli Stati membri garantiscono che i suoi CSIRT abbiano accesso a un’infrastruttura di informazione e comunicazione appropriata, sicura e resiliente a livello nazionale.

4.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il mandato dei loro CSIRT e gli elementi principali della procedura di trattamento degli incidenti loro affidata.

5.   Gli Stati membri possono chiedere l’assistenza dell’ENISA nello sviluppo di CSIRT nazionali.

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