Articolo 71 Codice del Consumo – D.lgs. n. 206/2005
Informazioni precontrattuali
1. In tempo utile prima che il consumatore sia vincolato da un contratto o da un’offerta, l’operatore fornisce al consumatore, in maniera chiara e comprensibile, informazioni accurate e sufficienti, secondo le seguenti modalita’:
a) nel caso di un contratto di multiproprieta’, tramite il formulario informativo di cui all’allegato II- bis e le informazioni elencate nella parte 3 di detto formulario;
b) nel caso di un contratto relativo a un prodotto per le vacanze di lungo termine, tramite il formulario informativo di cui all’allegato II-ter e le informazioni elencate nella parte 3 di detto formulario;
c) nel caso di un contratto di rivendita, tramite il formulario informativo di cui all’allegato II-quater e le informazioni elencate nella parte 3 di detto formulario;
d) nel caso di un contratto di scambio, tramite il formulario informativo di cui all’allegato II-quinquies e le informazioni elencate nella parte 3 di detto formulario.
2. Le informazioni di cui al comma 1 sono fornite a titolo gratuito dall’operatore su carta o altro supporto durevole facilmente accessibile al consumatore.
3. Le informazioni di cui al comma 1, sono redatte nella lingua italiana e in una delle lingue dello Stato dell’Unione europea in cui il consumatore risiede oppure di cui e’ cittadino, a scelta di quest’ultimo, purche’ si tratti di una lingua ufficiale della Unione europea.