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Normativa

Articolo 70 Codice del Consumo – D.lgs. n. 206/2005

By January 1, 2018#!30Tue, 18 Sep 2018 22:23:44 +0200+02:004430#30Tue, 18 Sep 2018 22:23:44 +0200+02:00-10Europe/Rome3030Europe/Rome201830 18pm30pm-30Tue, 18 Sep 2018 22:23:44 +0200+02:0010Europe/Rome3030Europe/Rome2018302018Tue, 18 Sep 2018 22:23:44 +02002310239pmTuesday=2107#!30Tue, 18 Sep 2018 22:23:44 +0200+02:00Europe/Rome9#September 18th, 2018#!30Tue, 18 Sep 2018 22:23:44 +0200+02:004430#/30Tue, 18 Sep 2018 22:23:44 +0200+02:00-10Europe/Rome3030Europe/Rome201830#!30Tue, 18 Sep 2018 22:23:44 +0200+02:00Europe/Rome9#No Comments

Articolo 70 Codice del Consumo – D.lgs. n. 206/2005

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1. Se un contratto di multiproprietà, un contratto relativo a un prodotto per le vacanze di lungo termine o un contratto di rivendita o di scambio viene offerto al consumatore in persona nell’ambito di una promozione o di un’iniziativa di vendita, l’operatore indica chiaramente nell’invito lo scopo commerciale e la natura dell’evento. Le informazioni di cui all’articolo 71, comma 1, sono a disposizione del consumatore in qualsiasi momento durante l’evento.

2. E’ fatto obbligo all’operatore di specificare in ogni pubblicità la possibilita’ di ottenere le informazioni di cui all’articolo 71, comma 1, e di indicare le modalita’ sul come ottenerle.

3. Una multiproprietà o un prodotto per le vacanze di lungo termine non sono commercializzati o venduti come investimenti.

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