Articolo 7 Regolamento Geoblocking – Regolamento UE 2016/0152
Esecuzione da parte delle autorità degli Stati membri
1.Ogni Stato membro designa uno o più organismi responsabili dell’applicazione del presente regolamento. Gli Stati membri garantiscono che l’organismo o gli organismi designati responsabili del rispetto del presente regolamento dispongano di mezzi adeguati ed efficaci .
2.Gli Stati membri stabiliscono le norme in materia di sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie affinché esse siano attuate. Le sanzioni previste devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive.